Le indagini difensive nel processo penale
Le indagini difensive sono tutte quelle attività di investigazione e che il difensore può svolgere, nell’interesse del proprio assistito, in modo simultaneo e complementare rispetto a quelle del Pubblico Ministero.
Il difensore, pertanto, assume un ruolo fondamentale nella ricerca di elementi, prove che scagionino l’indagato/ imputato, elementi, a volte, trascurati o sottovalutati dalle Procure, che pure dovrebbero ricercare elementi favorevoli all’indagato.
L’Attività investigativa per indagini difensive e penali
La facoltà di indagare è stata attribuita al difensore in seguito all’inserimento di un apposito titolo nel codice di procedura penale, l’articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 397.
Tali indagini devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto e stabilito dalla legge, comprese le modalità ed i limiti indicati dalla legge stessa.
L’avvocato penalista, il difensore, unico soggetto titolato a svolgere le indagini difensive nel procedimento penale, porta avanti, certamente, alcune attività in maniera diretta, come raccogliere sommarie informazioni testimoniali di persone che ritiene possano fornire elementi utili, non ha le competenze né le attrezzature per svolgere altre attività investigativa. ecco perché, sempre più, si avvale di investigatori privati, il cui ruolo nelle indagini difensive penali consiste nell’affiancarlo nel ricercare elementi di prova che possano scagionare l’indagato/imputato, così come previsto dall’art. 327 bis c.p.p. che riconosce al difensore la facoltà di avvalersi di tali collaborazioni.
La ricerca di nuovi elementi di prova, inoltre è indispensabile anche per la richiesta di revisione del processo (art. 630 c.p.p.)
Gli investigatori privati che possono svolgere indagini penali.
L’incarico può essere conferito solo agli investigatori che abbiano l’apposita autorizzazione rilasciata dall’organo prefettizio a seguito della verifica sul possesso dei requisiti necessari, ovvero una specifica esperienza professionale. L’autorizzazione ad effettuare la professione di investigatore autorizzato alle indagini penali può peraltro essere ottenuta “solo da soggetti già in possesso della licenza per svolgere attività d’investigazione privata in ambito civile”.
Le principali attività dell’investigatore in ambito penale
L’investigatore privato che ha ricevuto l’incarico può
- svolgere accertamenti finalizzati a controllare l’attendibilità dei testimoni;
- verificare alibi e l’autenticità e la veridicità delle prove presentate dalla controparte;
- effettuare sopralluoghi dove è avvenuto il reato;
- avvalersi di studi esterni per effettuare perizie tecniche su materiali, supporti, dispositivi, campioni fisiologici sulle prove già acquisite dalla polizia giudiziaria o produrre documentazioni come foto, video, registrazioni audio
L’investigatore privato, in relazione alla attività svolta in sede di investigazioni difensive, potrà essere sentito nel contraddittorio tra le parti e, per lui, a differenza del difensore, ai sensi dell’art. 391 bis comma I c.p.p., la legge 1° marzo 2001, n. 63, in tema di giusto processo e prove penali, non è prevista l’incompatibilità.
L’incarico per le indagini difensive
Il difensore che si vuole avvalere della collaborazione di un investigatore privato è necessario che conferisca l’incarico in forma scritta, indicando l’oggetto dell’indagine, il procedimento penale connesso all’investigazione, i principali elementi di fatto che giustificano l’attività e la ragionevole durata della stessa e ne dia comunicazione all’Autorità Giudiziaria.
L’incarico verrà iscritto in uno speciale registro e tale comunicazione, conferirà all’investigatore il riconoscimento delle garanzie e delle libertà previste per il difensore dall’art.103 comma 3 e comma 5 del codice di procedura penale: in particolare, il divieto per l’organo d’accusa di compiere intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e quello di procedere al sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato, a pena di inutilizzabilità dei risultati.
L’investigatore privato autorizzato dovrà svolgere le proprie indagini, personalmente o con l’ausilio di collaboratori, con professionalità e in maniera rigorosa. Nel corso delle indagini si terrà in stretto contatto con l’Avvocato, informandolo e aggiornandolo in merito all’esito delle stesse.
L’investigatore privato e il segreto professionale
I risultati di tali indagini potrebbero essere anche in parte o del tutto svantaggiosi per l’indagato/imputato, pertanto spetta solo al difensore la scelta e quindi la responsabilità del materiale da utilizzare per il proprio assistito, e l’investigatore che ha svolto le indagini è tenuto alla massima riservatezza su di esse.
La legge 7 dicembre 2000, n. 397, infatti ha introdotto nel codice penale una fattispecie che riguarda gli investigatori privati durante lo svolgimento di indagini difensive: in particolare, l’art. 379-bis c.p.p. stabilisce la reclusione fino ad un anno per chiunque riveli indebitamente notizie segrete inerenti ad un procedimento penale, apprese per aver partecipato o assistito ad un atto dello stesso.
L’art. 4 della l. n. 397/2000 indica esplicitamente anche l’investigatore privato autorizzato tra le categorie di soggetti abilitati ad opporre il segreto professionale, non essendo obbligati a deporre su quanto conosciuto in ragione del proprio ministero, ufficio o professione.
(L’unica eccezione rispetto all’opposizione del segreto professionale riguarda i casi in cui i soggetti nominati nella norma in esame abbiano l’obbligo di riferire quanto appreso all’Autorità giudiziaria.)
L’investigatore privato può opporre il segreto professionale anche durante lo svolgimento di un’indagine difensiva.
Il legislatore ha così esteso la disciplina del segreto professionale nell’ambito dei soggetti che svolgono attività forense anche agli investigatori privati, equiparandoli di fatto ad avvocati, consulenti tecnici e notai.
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G.I.P. Giannini Investigazioni Private
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