Nessun profilo di illegittimità nei controlli realizzati dal datore di lavoro mediante agenzia investigativa quando le indagini siano dirette a verificare comportamenti del lavoratore che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo.

È quanto ha sancito la Suprema Corte, con sentenza n. 6174 del 01/03/2019, ribadendo che ove l’attività investigativa non si riferisca alle modalità con cui il lavoratore adempie alle obbligazioni lavorative, non opera il divieto di controllo occulto sul lavoratore disciplinato dagli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori.

Viene dunque confermato il principio della tendenziale ammissibilità dei controlli difensivi “occulti” se diretti all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, sempre a condizione che la modalità di indagine non sia eccessivamente invasiva, e comunque condotta nel rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede.

A completamento di quanto sopra è bene precisare che la legittimità del controllo datoriale, secondo i termini innanzi descritti, non può prescindere né dall’esistenza di specifici indici dell’illecito a carico del dipendente, né dall’avvenuto assolvimento da parte del datore di lavoro dall’obbligo di rendere apposita informativa privacy riportandovi la possibilità di ricorrere a forme di controllo e alla descrizione delle modalità con cui lo stesso può essere condotto, a pena di inutilizzabilità delle informazioni acquisite (Tribunale di Roma, 13/06/2018 n. 57668).

di Avv. Marco Martorana

Fonte:  https://www.federpol.it/it/Federpol/Federpol-comunica/NOTIZIARIO-FEDERPOL-N1-ROMA-230719/1563966909441_11-12.pdf